Il diritto di querela
deve essere esercitato entro
tre mesi dal giorno della
notizia del fatto-reato (art.124 C.P.). La presentazione della querela
va fatta -personalmente o a mezzo di procuratore speciale- al pubblico
ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero ad un agente
consolare all’estero; la dichiarazione di querela può anche essere
recapitata da un incaricato o spedita per posta.
La querela può
essere presentata in forma orale o in forma scritta.
Nel primo caso, il ricevente la querela deve redigere un apposito
verbale, che verrà sottoscritto dal querelante o dal procuratore
speciale; nel secondo caso, l’atto di querela dovrà essere
sottoscritto personalmente dal querelante o da un suo procuratore
speciale, con il diritto di ottenere l’attestazione di ricezione.
L’autorità che
riceve la querela deve provvedere all’attestazione della data e del
luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la
propone ed alla trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Eccezionalmente, in
caso di flagranza di delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio o facoltativo, la querela può essere proposta in forma
orale anche con dichiarazione resa ad un agente di polizia giudiziaria
presente sul luogo che la inserirà nel verbale di arresto.
Al diritto di querela
si può rinunciare, in maniera espressa o tacita, prima di averlo
esercitato.
Dopo aver proposto
validamente una querela, la si può revocare, dando luogo così
all’estinzione del reato (art.152 C.P.). La remissione
di querela può essere fatta
personalmente o a mezzo di procuratore speciale; può essere espressa
(dichiarazione - scritta o orale - all’autorità che procede o ad un
ufficiale di polizia giudiziaria che gliela trasmette immediatamente )
o tacita, e cioè consistere in fatti oggettivi univoci, incompatibili
con la volontà di persistere nella querela.
La remissione di
querela deve essere accettata dalla persona querelata (art.155 C.P.),
che può avere interesse a vedere dimostrata, con il processo, la
propria innocenza. Se il querelato rifiuta, espressamente o
tacitamente, la remissione, questa non ha effetto.
Una eccezione alla
revocabilità è prevista per alcune ipotesi di violenza sessuale o di
atti sessuali con minorenne, perseguibili a querela di parte; in
questi casi la querela una volta proposta diventa irrevocabile.