DENUNCIA
La denuncia è
l’atto con il quale ogni persona che abbia notizia di un reato
perseguibile d’ufficio informa il pubblico ministero o un ufficiale
di polizia giudiziaria.
Non sussiste per il
cittadino un obbligo giuridico generalizzato. La denuncia costituisce
comunque un importante strumento di collaborazione da parte del
cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di
perseguire gli autori dei reati ed assicurarli alla giustizia.
Per eventuali
chiarimenti sui tempi, modi e luoghi di presentazione della denuncia
gli interessati possono rivolgersi agli Uffici Relazioni con il
Pubblico, istituiti presso ciascuna Questura.
La dislocazione
territoriale degli Uffici della Polizia di Stato ove è possibile
presentare la denuncia è indicata nella home page del Sito (Uffici
Provinciali – La Polizia nella provincia). Presso questi Uffici è
messa a disposizione dell’utenza una modulistica che semplifica la
redazione delle denunce.
Il numero del 113 è
inoltre a disposizione del cittadino nell’intero arco delle 24 ore
per segnalare situazioni di emergenza e pericolo che richiedano
l’immediato intervento della Polizia di Stato.
Nella generalità dei
casi la denuncia è facoltativa e non è previsto alcun termine per la
sua presentazione.
La denuncia può
essere presentata da privati o da pubblici ufficiali e incaricati di
pubblico servizio.
Denuncia da parte
di privati (art.333 C.P.P.)
Per la denuncia da
parte di privati non è previsto un contenuto formale tipico, è
sufficiente l’esposizione dei fatti da parte del cittadino al
pubblico ministero o all’ufficiale di polizia giudiziaria che la
riceve.
La denuncia può
essere presentata oralmente o per iscritto,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero
o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Nel primo caso chi la riceve
redige un apposito verbale, di cui il denunciante può richiedere
copia; nel secondo caso la denuncia è sottoscritta personalmente dal
denunciante o da un suo procuratore speciale e si ha diritto ad
ottenere attestazione della ricezione. L’atto viene presentato o
redatto nei diversi Uffici delle Forze dell’ordine presenti sul
territorio (Questure, Commissariati di P.S., Compagnie e Stazioni
dell’Arma dei Carabinieri ecc.).
E’ stato
recentemente istituito un servizio di "denunce a domicilio",
svolto da personale altamente qualificato, per gli anziani o i
portatori di handicap che si trovino nella necessità di presentare la
denuncia, o di rivolgersi alla Polizia di Stato per altre emergenze, e
che siano impossibilitati a recarsi tempestivamente presso il
competente Ufficio.
La denuncia da parte
dei privati è obbligatoria
nei seguenti casi (per ognuno dei quali il Codice Penale indica il
termine per la presentazione):
- per il cittadino che abbia avuto
notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il
quale la legge preveda la pena dell’ergastolo (art.364 C.P.);
- per chiunque abbia ricevuto in
buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga della loro
contraffazione (art.694 C.P.);
- per chiunque abbia ricevuto denaro
o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza
conoscerne o sospettarne la provenienza (art.709 C.P.);
- per chi abbia notizia che nel
luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art.679 C.P.)
o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di
depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art.20 co.6 L.18/4/1975,
n. 110);
- per chi abbia subito il furto o
sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi
di qualunque natura (art.20 co.3 L.110/1975). Chiunque rinvenga
un’arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne il deposito
presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o al più vicino
Comando dei Carabinieri;
- per i rappresentanti di enti
sportivi che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni,
hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive.
Denuncia da parte
dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (art.
331 C.P.P.).
La denuncia da parte
dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio deve
avere forma scritta ed il suo
contenuto consiste nell’esposizione degli elementi essenziali del
fatto, nell’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia
di reato e delle fonti di prova già note nonché di notizie che
valgano ad identificare la persona alla quale il fatto è attribuito,
la persona offesa e coloro che sono in grado di riferire circostanze
rilevanti.
E’ obbligatoria
per i reati perseguibili d’ufficio appresi nell’esercizio o a
causa delle funzioni. Se la notizia è appresa fuori dall’esercizio
e non a causa delle funzioni svolte, sono valide le norme e le
considerazioni sulla denuncia di privati.
La denuncia è
obbligatoria anche quando non si sia individuata la persona alla quale
il reato è attribuito o vi sia incertezza sul titolo del reato e sul
fatto che questo sia perseguibile d’ufficio.
La presentazione o
trasmissione della denuncia deve essere fatta, senza ritardo, al
pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria; in
quest’ultimo caso il dirigente dell’ufficio dal quale
l’ufficiale di polizia giudiziaria dipende la deve trasmettere al
pubblico ministero entro 48 ore. L’omissione e il ritardo nella
presentazione della denuncia sono sanzionati penalmente.
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