DENUNCIA

La denuncia è l’atto con il quale ogni persona che abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

Non sussiste per il cittadino un obbligo giuridico generalizzato. La denuncia costituisce comunque un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati ed assicurarli alla giustizia.

Per eventuali chiarimenti sui tempi, modi e luoghi di presentazione della denuncia gli interessati possono rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico, istituiti presso ciascuna Questura.

La dislocazione territoriale degli Uffici della Polizia di Stato ove è possibile presentare la denuncia è indicata nella home page del Sito (Uffici Provinciali – La Polizia nella provincia). Presso questi Uffici è messa a disposizione dell’utenza una modulistica che semplifica la redazione delle denunce.

Il numero del 113 è inoltre a disposizione del cittadino nell’intero arco delle 24 ore per segnalare situazioni di emergenza e pericolo che richiedano l’immediato intervento della Polizia di Stato.

Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa e non è previsto alcun termine per la sua presentazione.

La denuncia può essere presentata da privati o da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

 

Denuncia da parte di privati (art.333 C.P.P.)

Per la denuncia da parte di privati non è previsto un contenuto formale tipico, è sufficiente l’esposizione dei fatti da parte del cittadino al pubblico ministero o all’ufficiale di polizia giudiziaria che la riceve.

La denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Nel primo caso chi la riceve redige un apposito verbale, di cui il denunciante può richiedere copia; nel secondo caso la denuncia è sottoscritta personalmente dal denunciante o da un suo procuratore speciale e si ha diritto ad ottenere attestazione della ricezione. L’atto viene presentato o redatto nei diversi Uffici delle Forze dell’ordine presenti sul territorio (Questure, Commissariati di P.S., Compagnie e Stazioni dell’Arma dei Carabinieri ecc.).

E’ stato recentemente istituito un servizio di "denunce a domicilio", svolto da personale altamente qualificato, per gli anziani o i portatori di handicap che si trovino nella necessità di presentare la denuncia, o di rivolgersi alla Polizia di Stato per altre emergenze, e che siano impossibilitati a recarsi tempestivamente presso il competente Ufficio.

La denuncia da parte dei privati è obbligatoria nei seguenti casi (per ognuno dei quali il Codice Penale indica il termine per la presentazione):

     

  • per il cittadino che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge preveda la pena dell’ergastolo (art.364 C.P.);

     

     

  • per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga della loro contraffazione (art.694 C.P.);

     

     

  • per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art.709 C.P.);

     

     

  • per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art.679 C.P.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art.20 co.6 L.18/4/1975, n. 110);

     

     

  • per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art.20 co.3 L.110/1975). Chiunque rinvenga un’arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne il deposito presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o al più vicino Comando dei Carabinieri;

     

     

  • per i rappresentanti di enti sportivi che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive.

     

Denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (art. 331 C.P.P.).

La denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio deve avere forma scritta ed il suo contenuto consiste nell’esposizione degli elementi essenziali del fatto, nell’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia di reato e delle fonti di prova già note nonché di notizie che valgano ad identificare la persona alla quale il fatto è attribuito, la persona offesa e coloro che sono in grado di riferire circostanze rilevanti.

E’ obbligatoria per i reati perseguibili d’ufficio appresi nell’esercizio o a causa delle funzioni. Se la notizia è appresa fuori dall’esercizio e non a causa delle funzioni svolte, sono valide le norme e le considerazioni sulla denuncia di privati.

La denuncia è obbligatoria anche quando non si sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito o vi sia incertezza sul titolo del reato e sul fatto che questo sia perseguibile d’ufficio.

La presentazione o trasmissione della denuncia deve essere fatta, senza ritardo, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria; in quest’ultimo caso il dirigente dell’ufficio dal quale l’ufficiale di polizia giudiziaria dipende la deve trasmettere al pubblico ministero entro 48 ore. L’omissione e il ritardo nella presentazione della denuncia sono sanzionati penalmente.