ESPOSTO

L’esposto è l’atto di richiesta di intervento dell’Autorità di P.S. presentato dalle parti in contesa o da una di esse in caso di dissidi privati.

La composizione dei privati dissidi, che possono essere causa di turbamenti dell’ordine pubblico, rientra tra i compiti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che tramite gli Ufficiali di P.S. ed a richiesta delle parti provvede alla composizione dei privati dissidi.

Sono Ufficiali di P.S:

  • gli appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato;
  • gli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo la richiesta di intervento le parti vengono invitate a comparire entro un termine congruo per il tentativo di conciliazione; l’Ufficiale di P.S. chiarisce loro le questioni di fatto ed i principi di diritto senza imporre il suo giudizio e può adottare provvedimenti conservativi per la soddisfazione delle parti o per prevenire eventuali incidenti.

Del procedimento si prende nota negli atti d’ufficio e, se ritenuto necessario, si redige un verbale che viene firmato dalle parti e dall’Ufficiale di P.S. e può essere prodotto in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta.

Affinché possa essere realizzata la composizione dei dissidi privati occorre, oltre alla volontà partecipativa delle parti, che non sia stato commesso alcun reato procedibile d’ufficio, altrimenti l’Ufficiale di P.S. deve trasmettere la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.

Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa è consentito richiedere un preventivo componimento della vertenza; tale richiesta non pregiudica il successivo esercizio del diritto di querela.