La composizione dei
privati dissidi, che possono essere causa di turbamenti dell’ordine
pubblico, rientra tra i compiti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza
che tramite gli Ufficiali di P.S. ed a richiesta delle parti provvede
alla composizione dei privati dissidi.
Sono Ufficiali di P.S:
- gli appartenenti al ruolo dei
dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato;
- gli Ufficiali dell’Arma dei
Carabinieri.
Dopo la richiesta di
intervento le parti vengono invitate a comparire entro un termine
congruo per il tentativo di conciliazione; l’Ufficiale di P.S.
chiarisce loro le questioni di fatto ed i principi di diritto senza
imporre il suo giudizio e può adottare provvedimenti conservativi per
la soddisfazione delle parti o per prevenire eventuali incidenti.
Del procedimento si
prende nota negli atti d’ufficio e, se ritenuto necessario, si
redige un verbale che viene firmato dalle parti e dall’Ufficiale di
P.S. e può essere prodotto in giudizio, avendo valore di scrittura
privata riconosciuta.
Affinché possa
essere realizzata la composizione dei dissidi privati occorre, oltre
alla volontà partecipativa delle parti, che non sia stato commesso
alcun reato procedibile d’ufficio, altrimenti l’Ufficiale di P.S.
deve trasmettere la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.
Per i delitti
perseguibili a querela della persona offesa è consentito richiedere
un preventivo componimento della vertenza; tale richiesta non
pregiudica il successivo esercizio del diritto di querela.