DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 LUGLIO 2000, N. 442
(G.U. n. 36 del 13.02.2001)
REGOLAMENTO
RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL
COLLOCAMENTO ORDINARIO DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 8,
DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
VISTO
l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO
l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO
l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis e
successive modificazioni;
VISTA la legge
10 gennaio 1935, n. 112;
VISTA la legge
29 aprile 1949, n. 264;
VISTA la legge
11 gennaio 1979, n. 12;
VISTA la legge
28 febbraio 1987, n. 56;
VISTA la legge
23 luglio 1991, n. 223;
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
VISTA la legge
31 dicembre 1996, n. 675;
VISTO il
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
VISTO il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
VISTA la legge
27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
VISTO il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 marzo 2000;
SENTITA la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
ACQUISITO il
parere del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 31,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
UDITO il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del 24 gennaio 2000;
ACQUISITO il
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9
giugno 2000;
SULLA PROPOSTA
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le
politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e
dell’interno;
EMANA
Il seguente regolamento:
TITOLO I
DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione
Ferme
restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed alle
province in materia di gestione del collocamento e di politiche attive
del lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
le disposizioni del presente regolamento disciplinano, nell’esercizio
dei poteri generali di indirizzo, promozione e coordinamento e, allo
scopo di garantire l’efficace attivazione sul territorio nazionale del
Sistema informativo lavoro (S.I.L.) in conformità all’articolo 11 del
suddetto decreto legislativo n. 469 del 1997, le disposizioni del
presente regolamento disciplinano le linee di carattere generale
concernenti le procedure per l’impiego dei lavoratori e per il
collocamento. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti)
I criteri di
organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di
attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le
procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche
amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le
autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovranno
assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni
transitorie di cui all’articolo 8, la piena attuazione entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del
presente regolamento si intende per:
a."sede di lavoro" l’ufficio, lo stabilimento, il cantiere o
comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro;
b."sede operativa di società di fornitura di lavoro temporaneo"
l’ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativi al
prestatore di lavoro temporaneo;
c."servizi competenti" i centri per l’impiego o gli altri organi
individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
d."S.I.L." il Sistema informativo lavoro.
Art. 3
Tutela dei dati personali
Al fine di
promuovere l’occupazione, favorire l’inserimento al lavoro e l’accesso
ad attività di orientamento e formazione professionale nonché
agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro i servizi
competenti possono comunicare e diffondere, anche per via telematica,
a privati datori di lavoro, diversi da quelli autorizzati ai sensi
degli articoli 10 e 11, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, a enti pubblici economici che siano interessati
all’assunzione, alle società di mediazione autorizzate, nonché agli
enti previdenziali, ai centri di formazione professionale e alle altre
pubbliche amministrazioni i dati personali relativi ai soggetti
presenti nelle banche dati, senza che sia necessario il consenso degli
interessati, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e con
l’esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti
giudiziari, come definiti e individuati rispettivamente negli articoli
22 e 24 della citata legge n. 675 del 1996.
Capo II
Servizi alle persone in cerca di lavoro
Art. 4
Elenco anagrafico
Le persone
aventi l’età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, e che
essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate nonché
occupate in cerca di altro lavoro intendono avvalersi dei servizi
competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico,
indipendentemente dal luogo della propria residenza. L’elenco
anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore, nonché
i dati relativi alla residenza, all’eventuale domicilio, alla
composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti,
all’eventuale appartenenza a categorieprotette ed allo statooccupazionale. L’inserimento nell’elenco anagrafico produce
esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.
L’elenco
anagrafico è integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni
fornite dal lavoratore e, d’ufficio, sulla base delle comunicazioni
obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di
fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all’attività
di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi,
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza Unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono definiti: a) il contenuto e le modalità di
trattamento dei dati dell’elenco anagrafico essenziali al fine della
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro,
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d) e
dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 con
la contestualeindividuazione dei titolari e dei responsabili
del trattamento; b) le modalità di codifica di base delle
professioni; c) la classificazione dei lavoratori inseriti
nell’elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con
quelli definiti in sede comunitaria ed internazionale.
L’elenco
anagrafico dei lavoratori è gestito con l’impiego di tecnologie
informatiche ed è organizzato con modalità che assicurino omogeneità a
livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche
di genere, funzionali al S.I.L..
I lavoratori
nazionali e comunitari inseriti nell’elenco anagrafico mantengono
l’iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo
cancellazione a domanda.
I lavoratori
stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, inseriti nell’elenco anagrafico che perdono il posto di
lavoro, anche per dimissioni, mantengono l’inserimento in tale elenco
per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e
comunque per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 5
Scheda professionale
Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro
per la funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunità, nonché
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del modello di
scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell’elenco
anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle esperienze
formative e professionali ed alle disponibilità del lavoratore.
La scheda
professionale, di cui al comma 1, viene rilasciata dal competente
Servizio per l’impiego e contiene altresì i dati relativi alla
certificazione delle competenze professionali, in raccordo con le
disposizioni in materia di formazione professionale
Al fine di
favorire l’accesso ai servizi per l’impiego le regioni, d’intesa con
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle
linee strategiche definite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione (AIPA), possono prevedere il rilascio alle
persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale
contenente le chiavi d’accesso alle banche dati del S.I.L.
Capo III
Assunzione dei lavoratori
Art. 6
Obblighi dei datori di lavoro in materia di collocamento
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti).
TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 7
Norme abrogate
Ai sensi
dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a.l’articolo 6 della legge 10 gennaio 1935 n. 112, e successive
modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi previsti,
concernenti la consegna del libretto di lavoro all’atto dell’assunzione
del lavoratore e l’articolo 8 della stessa legge (seguivano le lettere
b), c), d) ed f) del presente comma 1, non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti).
Art. 8
Norme transitorie
In sede di
prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti nelle liste di
collocamento ordinario (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti), previste dalle norme previgenti, sono
provvisoriamente inseriti d’ufficio nell’elenco anagrafico di cui
all’articolo 4. I provvedimenti regionali emanati ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, prevedono l’organizzazione dell’elenco
anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3
del medesimo articolo 4.
Fino
all’emanazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 2,
del presente regolamento restano in vigore le graduatorie approvate ai
sensi della disciplina previgente.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 7 luglio 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
LOIERO, Ministro per gli affari regionali
MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BIANCO, Ministro dell’interno
Roma, 13 Aprile 2001
Oggetto: CCNL Vigilanza Privata
Come da precedenti
comunicazioni, si è svolta nei giorni 11 e 12 aprile 2001 la trattativa
per il rinnovo del CCNL della Vigilanza Privata, scaduto da quasi 19
mesi.
Pur avendo discusso ed
approfondito tutti i punti caratterizzanti questo rinnovo del CCNL
(orario: Mercato del Lavoro, straordinario, flessibilità;
classificazione; enti bilaterali e previdenziali; contrattazione di 2°
livello; cambi di appalto; durata; salario) ed individuato punti di
caduta che, una volta meglio definiti i testi, avrebbero potuto portare
alla conclusione del CCNL, siamo stati costretti ad interrompere il
negoziato per la posizione miope, intransigente e gretta che la
delegazione imprenditoriale ha assunto sulle questioni salariali, in
special modo per quello che riguarda la corresponsione di una "Una
tantum" (offerta di 300 mila lire più la vacanza contrattuale già in
corso di erogazione) a copertura del periodo pregresso.
Essendo lo stato del
negoziato quale quello descritto, la delegazione trattante, subito
riunitasi, ha stabilito di andare ad una massiccia informazione dei
lavoratori con a assembleein orario di lavoro , una
sollecitazione al ministero del lavoro ad essere parte attiva di questo
negoziato, visto che vengono messi in discussione principi sanciti
dall’accordo del 23 luglio del 1993 ed, in fine, di lavorare nelle
assemblee per andare ad uno sciopero di una intera giornata da
decidere a livello territoriale per la fine del mese di Aprile, primi di
Maggio.